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Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 30.05.2022 sono state approvate, per l'anno d'imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni:
a. 10,00 per mille aliquota ordinaria per aree fabbricabili, terreni agricoli (non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali) e fabbricati non rientranti nelle sotto indicate aliquote particolari;
b. 10,6 per mille (quota spettante al Comune 3 per mille) unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione";
c. 10,3 per mille (quota spettante al Comune 2,7 per mille) unità immobiliari censite nella categoria catastale D esclusa D/5;
d. 10,3 per mille unità immobiliari censite nella categoria catastali A (con esclusione della categoria A/10) e nella categoria catastale C6, qualora non si tratti di unità adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (es. case a disposizione, case date in locazione autorimesse diverse dalla pertinenza);
e. 10,00 per mille con riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
f. 9,5 per mille unità immobiliari censite nelle categorie catastali C1, C/2 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva ovvero concesse in locazione per l'esercizio di attività produttive;(1)
g. 8,5 per mille unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica;(2)
h. 5,0 per mille unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica, limitatamente al caso discambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest' unica unità immobiliare nel territorio comunale;(2)
i. 5,0 per mille alloggi, e loro pertinenze, regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
j. 6,0 per mille abitazione principale di categoria catastale A1- A8 e A9 e relative pertinenze nonché unità immobiliari, sempre di categoria catastale A1 - A8 e A9, ad esse assimilate ex art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU (unità immobiliari, direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali;
k. 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura;
(1) per usufruire delle agevolazione previste al punto f), è necessario presentare la dichiarazione IMU ponendo nelle annotazioni che trattasi di unità utilizzata direttamente ovvero locata per l'esercizio di un'attività commerciale o artigianale
(2) come indicato dal Regolamento IMU per usufruire dell'agevolazione prevista ai punti g) e h) è necessario presentare i modelli di autodichiarazione predisposti dall'ufficio Tributi, salvo si rientri nel comodato d'uso previsto dalla legge 208/2015 (stabilità 2016).
Vai alla sezione modulistica
Sono esenti:
· per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
· dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
La base imponibile da utilizzare per il calcolo dell'IMU è ridotta al 50 per cento:
1. per i fabbricati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità/inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per usufruire dell'agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva corredata di idonea documentazione comprovante lo stato dei fabbricati - vai alla sezione modulistica
2. per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42
3. per gli immobili (abitazione ed eventuale pertinenza) - escluse le unità immobiliari "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 - rientranti nei requisiti dell'agevolazione per comodato d'uso di cui alla legge 208/15 (Stabilità 2016) ovvero:
a) Il comodante può:
- essere proprietario - in Italia - della sola abitazione data in comodato d'uso e risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune (nel caso specifico Codogno) in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- ovvero essere proprietario al massimo di due abitazioni ubicate nello stesso Comune (nel caso specifico Codogno) di cui una deve essere necessariamente la propria abitazione principale;
b) Il comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia dell'Entrate;
c) Il comodante potrà opportunamente comunicare all'ufficio tributi l'avvenuta registrazione del contratto per agevolare l'aggiornamento della banca dati, NON sussistendo più obbligo dichiarativo.
Scadenze:
Entro il 16 GIUGNO 2022 deve essere versata la I rata IMU
Entro il 16 DICEMBRE 2022 deve essere versata la II rata IMU
È possibile effettuare l'intero versamento annuale entro il 16 GIUGNO 2022 riservandosi di verificare eventuali variazioni dopo l'approvazione delle aliquote
Modalità di versamento:
Si utilizza il modello di pagamento unificato F24 ordinario o semplificato.
Versamento minimo:
Il regolamento delle Entrate del Comune di Codogno ha previsto il versamento minimo di € 12,00 riferito all'intera annualità per ciascun contribuente. Ciò significa che al di sotto dei 12 euro NON si effettua versamento.
- Codici tributo da utilizzare per i versamenti con modello F24
Codice Comune: C816
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3913: IMU cat. D10 fabbricati rurali ad uso strumentale all'agricoltura
3914: IMU terreni agricoli Comune
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D - escluso D10 - quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930: IMU immobili gruppo catastale D - escluso D10 - quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
3939: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati
La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, che influiscono sulla determinazione della tassa, della sua riduzione o dell'esenzione.
Tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021 è prorogato al 30 giugno 2023.
Prima di procedere al calcolo si invita i contribuenti a verificare i dati da inserire: rendite catastali (le rendite catastali sono reperibili sul sito: www.agenziaterritorio.it ) e/o valori delle aree fabbricabili.
Le aliquote sono già inserite nel programma. Con le informazioni e dati raccolti, e' possibile eseguire il calcolo IMU. E' necessario compilare una videata per ogni immobile.
L'Ente declina qualsiasi responsabilità per errori di calcolo derivanti dall'immissione di dati incongruenti.Il Comune, pertanto, mantiene inalterato il proprio potere di controllo e accertamento sui versamenti effettuati utilizzando questa funzione
Si raccomanda agli utenti registrati, prima di procedere alla stampa del prospetto di calcolo IMU e dei relativi modelli F24, di verificare l'aggiornamento e la correttezza dei dati inseriti. Nel caso risultassero eventuali incongruenze si invita a contattare l'Ufficio Tributi.
Si ricorre all'istituto del ravvedimento operoso, versando l'imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, nel caso in cui:
- il versamento dell'imposta avvenga successivamente alla data di scadenza (anche di un solo giorno)
- ci si accorga di aver versato un importo inferiore all'imposta dovuta
Nel caso di parziale versamento siete invitati a contattare l'ufficio tributi
(*) Servizio normalmente accessibile tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00 (ulteriori informazioni)
Contenuti a cura del Servizio Tributi