Ai sensi Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Ulteriori approfondimenti e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
DESCRIZIONE PROCEDIMENTOL'accesso civico (semplice e generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5 del D.Lgs. 33/2013).
Accesso Civico semplice (c.1 art. 5 D.Lgs. 33/2013)
E' il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.L'amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito web e comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Accesso civico generalizzato (c.2 art. 5 D.Lgs. 33/2013)
E' il diritto di accedere ai documenti e ai dati(1) detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013. Il procedimento dovrà concludersi nei 30 gg.In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine il richiedente può presentare richiesta di Riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.In caso di accoglimento della richiesta di accesso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Potere sostitutivo
Nel caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Responsabile del Servizio che detiene i dati è possibile ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Segretario Generale) che conclude il procedimento entro 15 gg (art. 2, co. 9ter della L. 241/90).
Note:
(1) Si precisa che l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa.
REQUISITI
Chiunque può presentare la richiesta di accesso civico
NORMATIVA
D. Lgs.33 del 14/03/2013 Obblighi di pubblicità e trasparenza e succ. modifiche e integrazioni L. 241 del 7 agosto 1990 successive modifiche e integrazioni.DPR n. 184 del 12/04/2006. Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi Regolamento comunale per l'accesso agli atti approvato con delibera C.C. 91 del 13/10/1998 e successive modifiche Linee Guida ANAC approvate con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016
TEMPISTICA
30 gg. Accesso civico, salvo eventuali sospensioni previste dal D.Lgs. 33/2013
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Modulo di richiesta accesso civico c.1 - Accesso semplice
Modulo di richiesta accesso civico c.2 - Accesso generalizzato
Modulo di attivazione del Potere sostitutivo
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è il Segretario Generale del Comune di Codogno.
L'indirizzo mail al quale scrivere per richiedere l'intervento sostitutivo è: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Modulo di attivazione del Potere sostitutivo
Responsabile della Trasparenza ai fini dell'accesso civico di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni è il Segretario Generale del Comune di Codogno.
L'indirizzo mail al quale scrivere per richiedere l'intervento sostitutivo è: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
Ai sensi delle linee guida Anac FOIA del 13/09/2016
Non sono pervenute richieste di accesso per l'intero anno 2020
Ai sensi dell'art.16, comma 26 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, vengono pubblicate le spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Codogno dal 2011