Comune di Codogno

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Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione

 

Ai sensi Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 , Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012, Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012, Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

AVVISI:
L'Amministrazione non ha adottato specifici regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

L'ANAC non ha adottato nei confronti del Comune di Codogno atti di adeguamento nè atti di accertamento di violazione

L'articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012 e poi modificato dalla Legge n. 179/2017, introduce le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, ovvero il cosiddetto whistleblowing. In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. Nello specifico tali linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
ll Comune di Codogno ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, dotandosi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione può essere fatta dai dipendenti del Comune di Codogno e dai dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici e realizzatrici di opere pubbliche dello stesso;
- il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA si può visitare visita il sito www.whistleblowing.it.

 

SEGNALA ILLECITI

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE

 
 
 

Siti utili e riferimenti normativi

 
 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

 
 
 
 
 
 
 
Ultima Modifica: 04 Gennaio 2023
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